La circostanza che sia il perito sia l’avv. PR 1 abbiano sottaciuto al giudice Siro Quadri il loro legame professionale non fonda, di per sé, un motivo di ricusazione ex art. 56 lit. f CPP. Questo fatto, almeno riferito al silenzio del prof. dr. med. PI 3, nel caso concreto, contribuisce tuttavia a sostanziare la suddetta conclusione secondo cui sussista una situazione oggettiva che realizza la condizione di apparente parzialità del perito. Il giudice ha conferito il mandato al perito in data 11.10.2011. L’atto “mandato peritale”, che riporta il nome dell’avv. PR 1, non risulta – secondo l’atto stesso – essere stato intimato al prof. dr. med.