E’ palese la connessione materiale tra la difesa di allora e quella di oggi, ciò che fonda, per il perito, apparenza di prevenzione (art. 56 lit. f CPP). La relazione cliente – avvocato, regolata dalle norme sul mandato giusta gli art. 394 ss. CO (DTF 127 III 357 consid. 1a.), è peraltro caratterizzata, oltre che segnatamente dai doveri di cura e di diligenza, dall’obbligo del segreto professionale: secondo l’art. 13 cpv. 1 prima frase della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, infatti, l’avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione.