Il fatto che il procedimento a carico del prof. dr. med. PI 3 sia sfociato in un decreto di non luogo a procedere, ovvero che l’inchiesta si sia limitata ad informazioni preliminari giusta gli art. 178 ss. CPP TI, senza giungere ad una promozione dell’accusa (art. 188 ss. CPP TI), non rende meno significativa la relazione con l’ora patrocinatore del dr. med. PI 2: egli ha in ogni caso funto da consigliere nel contesto di un procedimento per violazione delle regole dell’arte medica. E’ palese la connessione materiale tra la difesa di allora e quella di oggi, ciò che fonda, per il perito, apparenza di prevenzione (art. 56 lit.