non è infatti necessario, come detto al consid. 3.3.1., che il perito sia effettivamente prevenuto. La sua valutazione in capo alla sua imparzialità è del tutto irrilevante. Decisiva è, come esposto, l’esistenza di circostanze oggettive atte ad originare l’apparenza di una prevenzione del perito. Il predetto rapporto tra il perito e l’avv. PR 1 – ovvero il patrocinatore di una parte giusta l’art. 56 lit. f CPP – fonda dunque una circostanza oggettiva idonea a suscitare l’apparenza di prevenzione: