il giudice, qualora il referto peritale del prof. dr. med. PI 3 fosse mantenuto agli atti, dovrebbe infatti confrontarsi con un parere, in materia molto specialistica, redatto da persona che, quando era inquisita per analoghi fatti riconducibili alla professione di medico, era assistita dal patrocinatore dell’imputato perseguito, come il perito in precedenza, per fatti legati alla professione. Il prof. dr. med. PI 3 ha sostenuto invero di avere redatto il referto peritale in tutta indipendenza, secondo coscienza. Ora, questa circostanza, di cui non si dubita, non basta per non ammettere la sua ricusazione: non è infatti necessario, come detto al consid.