<<(…)>>”. Ora, stante il ruolo del perito in materia medica, come ricordato al consid. 3.4.5.1., si deve concludere che la relazione tra il perito ed il legale dell’imputato, anche se riferita ad un unico patrocinio, ormai concluso, lontano nel tempo, è sufficiente – nelle circostanze concrete – a fondare apparenza di parzialità: il giudice, qualora il referto peritale del prof. dr. med.