dal profilo temporale non c’è stata alcuna sovrapposizione dei due mandati. Questa circostanza non è tuttavia sufficiente per negare l’esistenza di un motivo di ricusazione nei confronti del perito. E’ infatti decisivo, nel caso concreto, a prescindere perciò dal fatto che il rapporto con l’avv. PR 1 fosse ampiamente terminato non solo al momento della sua nomina a perito nel caso pendente davanti alla Pretura penale, ma anche al momento dell’assunzione della difesa del dr. med. PI 2, che il prof. dr. med.