La difesa del prof. dr. med. PI 3 da parte dell’avv. PR 1 nel procedimento sfociato nel decreto di non luogo a procedere 13.6.2006 si era dunque conclusa precedentemente all’assunzione del patrocinio del dr. med. PI 2: dal profilo temporale non c’è stata alcuna sovrapposizione dei due mandati. Questa circostanza non è tuttavia sufficiente per negare l’esistenza di un motivo di ricusazione nei confronti del perito.