Se non è vincolato alle conclusioni peritali, non può tuttavia discostarsene senza una valida motivazione, sostituendosi al perito. Ne discende di conseguenza che il perito deve garantire imparzialità nel suo operato: non devono esserci, in altre parole, dal punto di visto oggettivo, circostanze concrete idonee a destare diffidenza nella sua imparzialità, ritenuto che l’apparenza di parzialità è sufficiente per ammettere la ricusazione del perito. 3.4.5.2. Si deve constatare che il legale ha assunto il patrocinio del dr. med. PI 2 il 3.5.2007 (AI 102); in precedenza l’imputato aveva rinunciato al suo diritto di essere assistito da un avvocato. La difesa del prof. dr. med.