è, di fatto, un ausiliario delle autorità penali nella scoperta della verità materiale. Il referto peritale nel contesto medico, stante la complessità della materia (cfr., per es., decisione TF 6B_995/2010 del 21.3.2011 consid. 5.2., sulla violazione degli obblighi di diligenza in materia medica), ha – nei risultati – rilevante importanza per la sentenza. Il giudice, non avendo le conoscenze e le capacità speciali per valutare l’operato di un medico, deve in effetti fare affidamento proprio sulla perizia, quale strumento di accertamento dei fatti. Se non è vincolato alle conclusioni peritali, non può tuttavia discostarsene senza una valida motivazione, sostituendosi al perito.