Si devono adesso esaminare le ripercussioni delle predette circostanze – procedimento a carico del prof. dr. med. PI 3 per imputazioni legate alla sua professione di medico, nel cui ambito era stato assistito dall’avv. PR 1 – sulla qualità di perito, e della sua indipendenza, del prof. dr. med. PI 3 nel procedimento promosso a carico del dr. med. PI 2, assistito dall’avv. PR 1, per omicidio colposo. 3.4.5.1. Ora, il ruolo del perito, come detto al consid. 3.2., è quello di una persona che interviene nel procedimento penale in ragione della sua qualità di tecnico in uno specifico campo: è, di fatto, un ausiliario delle autorità penali nella scoperta della verità materiale.