decisione TF 1B_488/2011 del 2.12.2011 consid. 1. ss.). Un rapporto di mandato tra un giudice e un patrocinatore di una parte non fonda, di per sé, un motivo di ricusazione in quanto il legale non rappresenta i suoi propri interessi, ma quelli del mandante (decisione TF 1P.99/2000 del 20.3.2000 consid. 3b.). Si può aggiungere che un avvocato che funge da giudice appare prevenuto quando sia ancora vincolato a una parte in ragione di un mandato in corso o quando sia intervenuto più volte come avvocato a favore di una parte (DTF 116 Ia 485 consid.