f dell’art. 56 CPP riporta una clausola generale che disciplina la ricusazione per motivi differenti da quelli esplicitamente menzionati alle lit. a-e (decisione TF 1B_488/2011 del 2.12.2011 consid. 3.1.; BSK StPO – M. BOOG, art. 56 CPP n. 38). Giusta l’art. 56 lit. f CPP, dunque, chi opera in seno a un’autorità penale (compreso di conseguenza il perito in applicazione dell’art. 183 cpv. 3 CPP) si ricusa altresì se, “per altri motivi”, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa (decisione TF 1B_38/2012 del 13.2.2012 consid. 4.1.; decisione TF 1B_629/2011 del 19.12.2011 consid.