L’art. 183 cpv. 3 CPP rinvia, come detto, per quanto concerne i motivi di ricusazione del perito, all’art. 56 CPP (“Chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se: a. ha un interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; c. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso;