Il diritto di essere sentito delle parti, concretizzato dall’art. 184 cpv. 3 CPP (“Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l’opportunità di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie proposte.”), permette loro di identificare motivi di ricusazione (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 184 CPP n. 13). Per il perito, giusta l’art. 183 cpv. 3 CPP, valgono i motivi di ricusazione disciplinati nell’art. 56 CPP (ZK StPO – A. DONATSCH, art. 183 CPP n. 9; BSK StPO – M. HEER, art. 183 CPP n. 21).