La garanzia del diritto ad un perito non prevenuto ed imparziale vieta l’influsso di circostanze estranee alla causa che potrebbero influenzare il giudizio a favore o a pregiudizio di una parte (decisione TF 1B_488/2011 del 2.12.2011 consid. 3.1.). Il perito deve dunque essere indipendente ed imparziale in ragione del suo ruolo, ossia di colui che mette a disposizione del giudice specifiche sue conoscenze, sulle quali questi – che non ha le nozioni necessarie per constatare e valutare un fatto – deve potere fare affidamento (ZK StPO – A. DONATSCH, art. 183 CPP n. 11; BSK StPO – M. HEER, art. 183 CPP n. 4). Il diritto di essere sentito delle parti, concretizzato dall’art. 184 cpv.