La ricusazione del perito, non essendo questi un giudice, si esamina tuttavia alla luce dell’art. 29 cpv. 1 Cost., il cui contenuto e la cui portata sono comunque identici a quelli dell’art. 30 cpv. 1 Cost. (decisione TF 1B_488/2011 del 2.12.2011 consid. 3.1.). La garanzia del diritto ad un perito non prevenuto ed imparziale vieta l’influsso di circostanze estranee alla causa che potrebbero influenzare il giudizio a favore o a pregiudizio di una parte (decisione TF 1B_488/2011 del 2.12.2011 consid.