3.3. 3.3.1. Il principio dell’indipendenza del perito non è disciplinato esplicitamente nella legge (BSK StPO – M. HEER, art. 183 CPP n. 20). Il Tribunale federale ritiene che la garanzia procedurale dell’indipendenza ex art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU – nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente ed imparziale – sia applicabile, per analogia, anche verso il perito (decisione TF 6B_258/2011 del 22.8.2011 consid. 1.3.1.). La ricusazione del perito, non essendo questi un giudice, si esamina tuttavia alla luce dell’art. 29 cpv.