Se del caso, dunque, d’ufficio o ad istanza di parte, chi dirige il procedimento incarica il perito di completare o di migliorare il referto peritale o designa altri periti (art. 189 CPP). Il giudice non è perciò vincolato alle conclusioni peritali; non può nondimeno discostarsene senza una valida motivazione, sostituendosi al perito senza averne le competenze (decisione TF 6B_704/2011 del 23.2.2012 consid. 4.1.; decisione TF 6B_487/2011 del 30.1.2012 consid. 3.1.2.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 189 CPP n. 6; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 951).