3.2. Giusta l’art. 182 CPP il pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando non dispongono delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o giudicare un fatto. Essi sono dunque tenuti (nel senso che devono) ad interpellare un perito se difettano delle conoscenze o delle capacità per chiarire i fatti (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1115; ZK StPO – A. DONATSCH, art. 182 CPP n. 28; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 182 CPP n. 3; BSK StPO – M. HEER, art. 182 CPP n. 7). Il perito, riconosciuto “altro partecipante al procedimento” giusta l’art. 105 cpv.