1.2. La Corte dei reclami penali, competente a’ sensi dell’art. 62 cpv. 2 LOG, è – in applicazione della predetta giurisprudenza dell’Alta Corte – l’autorità pacificamente abilitata a pronunciarsi, senza ulteriore procedura probatoria (art. 59 cpv. 1 CPP), sulle istanze di ricusazione presentate nei confronti del prof. dr. med. PI 3, nominato perito dal giudice della Pretura penale, ossia dal tribunale di primo grado chiamato a decidere il caso. 2. 2.1. Giusta l’art. 58 cpv.