b CPP, il quale prevede che – se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’art. 56 CPP lit. a oppure f o se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP – decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente la giurisdizione di reclamo nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado (consid. 1.1.).