Il testo di legge non fa ulteriori riferimenti alla procedura; non designa, in particolare, l’autorità competente a pronunciarsi su un’istanza di ricusazione del perito, che non è regolamentata. Il Tribunale federale, nel giudizio 1B_488/2011 del 2.12.2011, ha rilevato che in merito all’autorità competente a statuire in materia di ricusazione del perito la legge presentasse una lacuna. Ha ritenuto che detta lacuna potesse essere colmata applicando per analogia l’art. 59 cpv. 1 lit. b CPP, il quale prevede che – se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’art. 56 CPP lit.