Il 18.1.2012 il giudice, preso atto delle istanze di ricusazione e delle osservazioni dell’imputato e del perito, ha sospeso il procedimento ed ha trasmesso l’incarto a questa Corte per i suoi incombenti. Ha inoltre rinviato il dibattimento a data da stabilire. j. La Corte dei reclami penali ha interpellato le parti sulle istanze di ricusazione rispettivamente sulle osservazioni alle medesime. Delle loro prese di posizione si dirà, se necessario, in seguito. in diritto 1. 1.1. Il Codice di procedura penale prevede che ai periti si applichino i motivi di ricusazione di cui all’art. 56 CPP (art. 183 cpv. 3 CPP). Il testo di legge non fa ulteriori riferimenti alla procedura;