Il prof. dr. med. PI 3, quale persona che operava in seno ad un’autorità penale, era tenuto a ricusarsi (art. 57 CPP), segnatamente a causa del rapporto che si era instaurato con l’avv. PR 1, patrocinatore dell’imputato dr. med. PI 2, che l’aveva assistito in un procedimento a suo carico. Era pacifico che il perito potesse avere una prevenzione (anche solo apparente) nel caso. Ha ritenuto che il silenzio del perito e del legale sul loro rapporto era, già da solo, motivo di ricusazione. i. Il 18.1.2012 il giudice, preso atto delle istanze di ricusazione e delle osservazioni dell’imputato e del perito, ha sospeso il procedimento ed ha trasmesso l’incarto a questa Corte per i suoi incombenti.