La circostanza per cui il perito fosse indagato dal Ministero pubblico nel periodo in cui l’inchiesta a carico del dr. med. PI 2 era già pendente e fosse rappresentato, parallelamente al qui imputato, dall’avv. PR 1, in aggiunta al fatto che questi rapporti personali e professionali erano stati nascosti alle altre parti del procedimento, perlomeno in lesione dell’art. 57 CPP, induceva a ritenere che il perito avrebbe potuto avere una prevenzione, tale da giustificare la sua ricusazione e l’annullamento della perizia del prof. dr. med. PI 3. h. Il procuratore pubblico, il medesimo giorno, ha introdotto istanza di ricusazione nei confronti del perito giusta l’art. 56 lit. f CPP. Il prof. dr.