Il legale assisteva infatti il dr. med. PI 2 e il perito doveva rispondere di un eventuale comportamento contrario alle regole dell’arte medica per la persona patrocinata da quello che era stato il suo legale. Il conflitto di interessi appariva, perlomeno, evidente. g. Il 30.12.2011 gli accusatori privati, preso atto del menzionato scritto del procuratore pubblico, hanno inoltrato – all’indirizzo del giudice della Pretura penale – istanza di ricusazione nei confronti del prof. dr. med. PI 3, in applicazione dell’art. 56 lit. f CPP, per non essersi astenuto ed aver volutamente sottaciuto (art. 57 CPP) il suo legame con l’avv. PR 1, parente stretto dell’imputato.