Ha comunicato che il referto peritale sarebbe stato reso dal prof. dr. med. PI 3, perito da lui stesso trovato, in base ad indicazioni non fornite dalle parti o dai loro rappresentanti. Ha invitato le parti ad esprimersi, entro dieci giorni, sul nominativo del perito e sul quesito peritale posto. Il decreto, che a p. 3 riproduceva il testo dell’art. 56 CPP (motivi di ricusazione), è stato intimato al procuratore pubblico, all’avv. PR 1 (legale dell’imputato) ed all’avv. PR 2. c. Il giudice, in data 11.10.2011, preso atto che entro il termine fissato non era giunta alcuna presa di posizione, ha conferito mandato al prof. dr. med.