{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-21_2012-03-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110663&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "aed1750b293a54c5c1fdff338fedb67c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.03.2012 60.2012.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ricusazione del perito. Competenza della Corte dei reclami penali. tempestività. relazione tra il perito ed il legale dell'imputato quale motivo di ricusazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:05:13", "Checksum": "71e7126edc3eb13542ce3d4cd6f727e5", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.03.2012 60.2012.21\nRegesto:\nIstanza di ricusazione del perito. Competenza della Corte dei reclami penali. tempestività. relazione tra il perito ed il legale dell'imputato quale motivo di ricusazione\n\n4.2.\nSi pone dunque la questione della sorte del referto 15.12.2011.\nIl Tribunale federale, nella decisione TF 1B_488/2011 del 2.12.2011 consid. 3.3., ha ritenuto applicabile anche al destino di una perizia l’art. 60 cpv. 1 CPP (“Gli atti ufficiali ai quali ha partecipato una persona tenuta a ricusarsi sono annullati e ripetuti se una parte lo domanda entro cinque giorni da quello in cui è venuta a conoscenza della decisione di ricusazione.”). Ha di conseguenza deciso contestualmente l’estromissione della perizia dall’incarto, come richiesto.\nGli accusatori privati domandano l’annullamento del referto peritale. Si impone, in ragione della predetta giurisprudenza, di decidere l’estromissione della perizia 15.12.2011 del prof. dr. med. PI 3 dagli atti del procedimento promosso verso il dr. med. PI 2 (inc. __________ della Pretura penale).\n4.3.\nLa causa è rinviata al giudice della Pretura penale perché, se lo riterrà, disponga una nuova perizia con un nuovo perito. Il giudice deciderà sull’indennità al perito ricusato (art. 190 CPP).\n5. Le istanze di ricusazione degli accusatori privati e del procuratore pubblico sono accolte.\nLa tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino (art. 59 cpv. 4 CPP).\nAgli accusatori privati non si assegnano ripetibili (non protestate).\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 56 ss. CPP ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1. Le istanze di ricusazione 30.12.2011/2.1.2012 degli accusatori privati IS 2, IS 3 e IS 4 e del procuratore pubblico Marisa Alfier sono accolte.\n§ Di conseguenza è ammessa la ricusazione del perito prof. dr. med. PI 3 nel procedimento promosso a carico del dr. med. PI 2 (inc. __________ della Pretura penale).\n§§ La perizia 15.12.2011 redatta dal prof. dr. med. PI 3 è estromessa dagli atti dell’inc. __________ della Pretura penale.\n§§§ L’inc. __________ della Pretura penale è rinviato al giudice Siro Quadri per i suoi incombenti (a’ sensi del consid. 4.3.).\n2. La tassa di giustizia di CHF 800.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 850.-- (ottocentocinquanta), sono a carico dello Stato della Repubblica e del Cantone Ticino. Non si assegnano ripetibili.\n3. Rimedio di diritto:\nContro la presente decisione è dato, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}