{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-21_2012-03-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110663&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "aed1750b293a54c5c1fdff338fedb67c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.03.2012 60.2012.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ricusazione del perito. 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PI 3, nel caso concreto, contribuisce tuttavia a sostanziare la suddetta conclusione secondo cui sussista una situazione oggettiva che realizza la condizione di apparente parzialità del perito.\nIl giudice ha conferito il mandato al perito in data 11.10.2011. L’atto “mandato peritale”, che riporta il nome dell’avv. PR 1, non risulta – secondo l’atto stesso – essere stato intimato al prof. dr. med. PI 3. Il 19.10.2011 il giudice gli ha inviato uno scritto contenente i quesiti. Lo scritto è stato inviato per conoscenza alle “parti”. Non viene menzionato il nome del legale. Il 14.10.2011 il giudice aveva trasmesso al perito l’inc. DA __________, da cui si evinceva il patrocinio dell’avv. PR 1.\nLo scambio di emails agli atti tra la collaboratrice della Pretura penale ed il perito non riporta il nome del legale. Non si sa se gli sia comunque stato detto oralmente con il nome dell’imputato.\nAl momento dell’esame dell’incarto il perito è in ogni caso venuto a conoscenza della presenza dell’avv. PR 1 quale patrocinatore del dr. med. PI 2, imputato nel procedimento.\nA questo punto avrebbe quindi dovuto immediatamente informare il giudice della sua passata relazione con il legale, e questo – se non in base all’art. 57 CPP (“Chi opera in seno a un’autorità penale e si trova in un caso di ricusazione lo comunica tempestivamente a chi dirige il procedimento.”), norma non compresa nel rinvio giusta l’art. 183 cpv. 3 CPP e la cui applicazione al perito è controversa (ZK StPO – A. DONATSCH, art. 183 CPP n. 21) – in base al principio generale della buona fede a’ sensi dell’art. 3 cpv. 2 lit. a CPP, applicabile a tutti i partecipanti al procedimento (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 3 CPP n. 11), tra i quali si annovera anche il perito giudiziario (art. 105 cpv. 1 lit. e CPP).\nIl prof. dr. med. PI 3 si è invece limitato ad indicare, nel momento in cui è stato contattato dalla Pretura penale, di avere lavorato quale primario di chirurgia presso l’__________ di __________ per tredici anni ed a chiedere di valutare se questo fatto potesse squalificarlo come possibile perito (email 8.9.2011 a __________, collaboratrice della Pretura penale).\nNon c’erano ragioni, per il solo fatto che avesse lavorato in Ticino, che fosse il giudice a verificare se nei suoi confronti era stato aperto un procedimento penale e se i legali che assistevano l’imputato e gli accusatori privati erano stati suoi patrocinatori.\nAll’avv. PR 1, al contrario, è difficile rimproverare di avere taciuto. Se il principio della buona fede giusta l’art. 3 cpv. 2 lit. a CPP è applicabile anche ai patrocinatori (Commentario CPP – P. BERNASCONI, art. 3 CPP n. 11), tuttavia l’art. 128 CPP indica che, entro i limiti della legge e delle norme deontologiche, il difensore è vincolato unicamente agli interessi dell’imputato (interessi che non necessariamente volevano la ricusazione del perito).\n3.5.\n3.5.1.\nGli accusatori privati, sempre a ragione della ricusazione, sostengono che il perito si è avvalso di pareri di terzi medici, estranei al procedimento, in violazione della procedura e dei diritti delle parti, giungendo alle conclusioni più favorevoli all’imputato.\n3.5.2.\nL’Alta Corte nega ai provvedimenti procedurali come tali, indipendentemente dalla loro correttezza, l’idoneità a fondare il dubbio oggettivo della prevenzione del magistrato che li ha adottati. Eventuali scorrettezze procedurali non bastano di per sé a fondare una legittima suspicione, anche qualora si concretizzino in vantaggi o svantaggi per le parti a confronto, ma devono seguire il normale corso d’impugnazione. Unicamente errori particolarmente gravi e ripetuti, che devono essere considerati delle violazioni gravi dei doveri del magistrato, possono giustificare un sospetto oggettivo di prevenzione. Al giudice della ricusazione non compete esaminare la condotta della procedura come un’istanza di ricorso alla quale, invece, spetta il compito di correggere eventuali errori (decisione TF 6B_676/2011 del 7.2.2012 consid. 2.2.; decisione TF 1B_568/2011 del 2.12.2011 consid. 2.3.).\nQuesti principi sono applicabili pure per il perito (consid. 3.3.1.).\n3.5.3.\nIl prof. dr. med. PI 3, come si evince dal referto peritale 15.12.2011, ha sottoposto il caso e la relativa documentazione a tre medici specialisti dell’__________ di __________.\nOra, anche nell’ipotesi in cui il perito si sia rivolto a terzi per l’elaborazione del referto in violazione di norme di legge, questione che può senz’altro restare irrisolta, si deve in ogni caso concludere – in applicazione della citata giurisprudenza del Tribunale federale – che questa circostanza non è idonea a fondare apparenza di prevenzione nel perito e quindi motivo di ricusazione.\n4. 4.1.\nLa Corte dei reclami penali, per i motivi menzionati nel suddetto consid. 3.4.5.2., accoglie le istanze di ricusazione a carico del perito prof. dr. med. PI 3 in applicazione dell’art. 56 lit. f CPP.\n"}