{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-21_2012-03-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110663&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "aed1750b293a54c5c1fdff338fedb67c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.03.2012 60.2012.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ricusazione del perito. 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PI 2: dal profilo temporale non c’è stata alcuna sovrapposizione dei due mandati.\nQuesta circostanza non è tuttavia sufficiente per negare l’esistenza di un motivo di ricusazione nei confronti del perito.\nE’ infatti decisivo, nel caso concreto, a prescindere perciò dal fatto che il rapporto con l’avv. PR 1 fosse ampiamente terminato non solo al momento della sua nomina a perito nel caso pendente davanti alla Pretura penale, ma anche al momento dell’assunzione della difesa del dr. med. PI 2, che il prof. dr. med. PI 3 sia stato chiamato ad esprimersi in qualità di perito su una possibile violazione delle regole dell’arte medica da parte di una persona assistita dall’avv. PR 1, che l’aveva patrocinato in un procedimento per analoghe imputazioni per un’eventuale violazione delle regole dell’arte medica.\nIl 14.9.2011 il giudice Siro Quadri ha infatti disposto, tra l’altro, l’allestimento di una perizia tesa a stabilire se l’imputato avesse violato le regole dell’arte medica per imprevidenza colpevole, cagionando la morte di __________. Ha comunicato che il referto peritale sarebbe stato reso dal prof. dr. med. PI 3 (persona alla quale il giudice era giunto per il tramite del prof. __________, medico capo del servizio dei trapianti, responsabile della chirurgia epato-biliare, __________). L’11.10.2011 ha poi formalmente conferito a quest’ultimo il mandato peritale, ponendo questi quesiti: A. “se la prima e scatenante causa di morte non sia stata l’aritmia cardiaca letale dovuta agli episodi embolici ripetuti di media entità”; B. “quale fosse l’utilità e il senso di una radiografia o TAC la mattina del 21 novembre 2005 quando dalla cartella medica risulta che nel pomeriggio del 20 novembre 2005 è stata: <<(…)>>”.\nOra, stante il ruolo del perito in materia medica, come ricordato al consid. 3.4.5.1., si deve concludere che la relazione tra il perito ed il legale dell’imputato, anche se riferita ad un unico patrocinio, ormai concluso, lontano nel tempo, è sufficiente – nelle circostanze concrete – a fondare apparenza di parzialità: il giudice, qualora il referto peritale del prof. dr. med. PI 3 fosse mantenuto agli atti, dovrebbe infatti confrontarsi con un parere, in materia molto specialistica, redatto da persona che, quando era inquisita per analoghi fatti riconducibili alla professione di medico, era assistita dal patrocinatore dell’imputato perseguito, come il perito in precedenza, per fatti legati alla professione.\nIl prof. dr. med. PI 3 ha sostenuto invero di avere redatto il referto peritale in tutta indipendenza, secondo coscienza.\nOra, questa circostanza, di cui non si dubita, non basta per non ammettere la sua ricusazione: non è infatti necessario, come detto al consid. 3.3.1., che il perito sia effettivamente prevenuto. La sua valutazione in capo alla sua imparzialità è del tutto irrilevante. Decisiva è, come esposto, l’esistenza di circostanze oggettive atte ad originare l’apparenza di una prevenzione del perito.\nIl predetto rapporto tra il perito e l’avv. PR 1 – ovvero il patrocinatore di una parte giusta l’art. 56 lit. f CPP – fonda dunque una circostanza oggettiva idonea a suscitare l’apparenza di prevenzione: il conflitto di interessi tra, da una parte, il ruolo di perito e, dall’altra, il ruolo di già imputato difeso, peraltro con successo, da persona che oggi patrocina un imputato per similari ipotesi accusatorie in materia medica appare invero manifesto in considerazione dell’importanza della perizia per il giudizio di merito.\nIl fatto che il procedimento a carico del prof. dr. med. PI 3 sia sfociato in un decreto di non luogo a procedere, ovvero che l’inchiesta si sia limitata ad informazioni preliminari giusta gli art. 178 ss. CPP TI, senza giungere ad una promozione dell’accusa (art. 188 ss. CPP TI), non rende meno significativa la relazione con l’ora patrocinatore del dr. med. PI 2: egli ha in ogni caso funto da consigliere nel contesto di un procedimento per violazione delle regole dell’arte medica. E’ palese la connessione materiale tra la difesa di allora e quella di oggi, ciò che fonda, per il perito, apparenza di prevenzione (art. 56 lit. f CPP).\nLa relazione cliente – avvocato, regolata dalle norme sul mandato giusta gli art. 394 ss. CO (DTF 127 III 357 consid. 1a.), è peraltro caratterizzata, oltre che segnatamente dai doveri di cura e di diligenza, dall’obbligo del segreto professionale: secondo l’art. 13 cpv. 1 prima frase della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati, infatti, l’avvocato è tenuto, senza limiti di tempo e nei confronti di tutti, al segreto professionale su quanto gli è stato confidato dai clienti a causa della sua professione.\nE’ perciò evidente, e questo indipendentemente dalla conclusione del procedimento penale nei confronti del prof. dr. med. PI 3, il legame che perdura tuttora tra il perito e l’allora suo patrocinatore, tenuto al segreto di fatti rivelatigli dall’ora perito su un tema analogo a quello pendente davanti al giudice di merito, ossia riguardante la violazione delle regole dell’arte medica.\nIl fatto che, a dire del perito, sia stato l’__________ ad incaricare l’avv. PR 1 della difesa dell’allora imputato nulla muta, manifestamente, alla circostanza che tra i due sia sorto un rapporto confidenziale tra cliente ed avvocato.\n3.4.5.3."}