{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-21_2012-03-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110663&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "aed1750b293a54c5c1fdff338fedb67c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.03.2012 60.2012.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ricusazione del perito. 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PR 1 induceva a ritenere che il perito avrebbe potuto avere una prevenzione, tale da giustificare la sua ricusazione e l’annullamento del referto 15.12.2011 agli atti redatto dal perito.\n3.4.2.\nIl prof. dr. med. PI 3, interpellato dal giudice Siro Quadri in merito alle domande di ricusazione degli accusatori privati e del procuratore pubblico, ha osservato – con scritti 11/17.1.2012 e 15/17.1.2012 – di essere stato contattato da una collaboratrice della Pretura penale all’inizio di settembre 2011 per l’allestimento di una perizia in un caso medico, di averla immediatamente resa attenta del fatto che, avendo lavorato come “primario del servizio di chirurgia” presso l’__________, __________, per tredici anni, era probabile che conoscesse il chirurgo oggetto del procedimento penale e che quindi era preferibile trovare un altro perito.\nHa accettato il mandato perché conosceva l’imputato solo di nome. L’avv. PR 1 era stato incaricato dall’__________ di occuparsi di una pratica che lo aveva interessato quando lavorava a __________. Non si era trattato di una sua scelta: non lo conosceva e non pensava di avere bisogno di un avvocato. Non avevano più avuto contatti dopo la fine della pratica. Il rapporto con il legale non poteva in alcuna maniera influenzare il parere, redatto in tutta indipendenza.\nIl prof. dr. med. PI 3, il 5/6.3.2012, ha ribadito all’indirizzo di questa Corte, che lo ha interpellato, che aveva accettato di redigere una perizia dopo avere comunicato le sue reticenze alla collaboratrice della Pretura penale e che aveva allestito il referto secondo coscienza, senza implicazioni emotive.\n3.4.3.\nIl dr. med. PI 2 si è espresso sulle domande di ricusazione il 10/11.1.2012 davanti alla Pretura penale ed il 6/7.2.2012 davanti a questa Corte, con analoghe argomentazioni.\nL’imputato ha asserito che il prof. dr. med. PI 3, nel suo scritto alla Pretura penale, aveva confermato l’esistenza del rapporto con il legale ed aveva definito genesi, contenuti ed effetti. Ha aggiunto che il tutto si era concluso con l’emanazione da parte del Ministero pubblico di un decreto di non luogo a procedere in data 13.6.2006 (NLP __________). Ha confermato che con il perito non aveva una relazione di amicizia o di altro tipo. Non c’era amicizia neppure verso il legale. Il patrocinio del suo legale dell’ora perito era un unicum, terminato oltre cinque anni fa.\n3.4.4.\nSi ha dunque, in ragione delle dichiarazioni sopra riportate, che l’avv. PR 1 ha patrocinato il prof. dr. med. PI 3 in una vertenza penale che lo vedeva quale indagato, controversia conclusasi con il decreto di non luogo a procedere 13.6.2006.\nNon si conoscono le imputazioni promosse a carico del prof. dr. med. PI 3, che non sono state menzionate.\nQuesti ha nondimeno indicato che “(…) l’avvocato PR 1 a été chargé par l’__________ de s’occuper d’un dossier qui m’avait concerné, alors que je travaillais à __________”, quale primario del servizio di chirurgia dell’ospedale della città (scritto 11/17.1.2012 al giudice della Pretura penale Siro Quadri).\nSi deve pertanto senz’altro ritenere che il caso concerneva il contesto medico e dunque – inevitabilmente – ipotesi accusatorie a suo carico riguardanti la violazione di regole dell’arte medica.\n3.4.5.\nSi devono adesso esaminare le ripercussioni delle predette circostanze – procedimento a carico del prof. dr. med. PI 3 per imputazioni legate alla sua professione di medico, nel cui ambito era stato assistito dall’avv. PR 1 – sulla qualità di perito, e della sua indipendenza, del prof. dr. med. PI 3 nel procedimento promosso a carico del dr. med. PI 2, assistito dall’avv. PR 1, per omicidio colposo.\n3.4.5.1.\nOra, il ruolo del perito, come detto al consid. 3.2., è quello di una persona che interviene nel procedimento penale in ragione della sua qualità di tecnico in uno specifico campo: è, di fatto, un ausiliario delle autorità penali nella scoperta della verità materiale.\nIl referto peritale nel contesto medico, stante la complessità della materia (cfr., per es., decisione TF 6B_995/2010 del 21.3.2011 consid. 5.2., sulla violazione degli obblighi di diligenza in materia medica), ha – nei risultati – rilevante importanza per la sentenza.\nIl giudice, non avendo le conoscenze e le capacità speciali per valutare l’operato di un medico, deve in effetti fare affidamento proprio sulla perizia, quale strumento di accertamento dei fatti. Se non è vincolato alle conclusioni peritali, non può tuttavia discostarsene senza una valida motivazione, sostituendosi al perito.\nNe discende di conseguenza che il perito deve garantire imparzialità nel suo operato: non devono esserci, in altre parole, dal punto di visto oggettivo, circostanze concrete idonee a destare diffidenza nella sua imparzialità, ritenuto che l’apparenza di parzialità è sufficiente per ammettere la ricusazione del perito.\n3.4.5.2.\nSi deve constatare che il legale ha assunto il patrocinio del dr. med. PI 2 il 3.5.2007 (AI 102); in precedenza l’imputato aveva rinunciato al suo diritto di essere assistito da un avvocato."}