{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-21_2012-03-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110663&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "aed1750b293a54c5c1fdff338fedb67c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.03.2012 60.2012.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ricusazione del perito. 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HEER, art. 183 CPP n. 20).\nIl Tribunale federale ritiene che la garanzia procedurale dell’indipendenza ex art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 cifra 1 CEDU – nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente ed imparziale – sia applicabile, per analogia, anche verso il perito (decisione TF 6B_258/2011 del 22.8.2011 consid. 1.3.1.).\nLa ricusazione del perito, non essendo questi un giudice, si esamina tuttavia alla luce dell’art. 29 cpv. 1 Cost., il cui contenuto e la cui portata sono comunque identici a quelli dell’art. 30 cpv. 1 Cost. (decisione TF 1B_488/2011 del 2.12.2011 consid. 3.1.).\nLa garanzia del diritto ad un perito non prevenuto ed imparziale vieta l’influsso di circostanze estranee alla causa che potrebbero influenzare il giudizio a favore o a pregiudizio di una parte (decisione TF 1B_488/2011 del 2.12.2011 consid. 3.1.).\nIl perito deve dunque essere indipendente ed imparziale in ragione del suo ruolo, ossia di colui che mette a disposizione del giudice specifiche sue conoscenze, sulle quali questi – che non ha le nozioni necessarie per constatare e valutare un fatto – deve potere fare affidamento (ZK StPO – A. DONATSCH, art. 183 CPP n. 11; BSK StPO – M. HEER, art. 183 CPP n. 4).\nIl diritto di essere sentito delle parti, concretizzato dall’art. 184 cpv. 3 CPP (“Chi dirige il procedimento offre previamente alle parti l’opportunità di esprimersi in merito al perito e ai quesiti peritali e di fare proprie proposte.”), permette loro di identificare motivi di ricusazione (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 184 CPP n. 13).\nPer il perito, giusta l’art. 183 cpv. 3 CPP, valgono i motivi di ricusazione disciplinati nell’art. 56 CPP (ZK StPO – A. DONATSCH, art. 183 CPP n. 9; BSK StPO – M. HEER, art. 183 CPP n. 21).\nLa persona del perito è da reputare prevenuta, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, quando sussistono – dal punto di vista oggettivo (decisione TF 6B_258/2011 del 22.8.2011 consid. 1.3.2.; BSK StPO – M. HEER, art. 183 CPP n. 21) – circostanze concrete idonee a destare diffidenza nella sua imparzialità (decisione TF 1B_488/2011 del 2.12.2011 consid. 3.1.; decisione TF 6B_258/2011 del 22.8.2011 consid. 1.3.2.; BSK StPO – M. HEER, art. 183 CPP n. 22; BSK StPO – M. BOOG, vor art. 56-60 CPP n. 8; ZK StPO – A. KELLER, art. 56 CP n. 11).\nLe circostanze possono manifestarsi in un comportamento del giudice o del perito o in situazioni di natura funzionale o organizzativa (decisione TF 6B_258/2011 del 22.8.2011 consid. 1.3.2.).\nE’ sufficiente l’apparenza di parzialità (decisione TF 1B_488/2011 del 2.12.2011 consid. 3.1.; decisione TF 6B_258/2011 del 22.8.2011 consid. 1.3.2.; ZK StPO – A. DONATSCH, art. 183 CPP n. 12; BSK StPO – M. HEER, art. 183 CPP n. 21 s.; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 183 CPP n. 7). Non è necessario, per ammettere la ricusazione, che il perito sia effettivamente prevenuto (decisione TF 6B_258/2011 del 22.8.2011 consid. 1.3.2.); bastano circostanze oggettive atte a suscitare l’apparenza di prevenzione (decisione TF 1B_488/2011 del 2.12.2011 consid. 3.1.; BSK StPO – M. HEER, art. 183 CPP n. 22; BSK StPO – M. BOOG, vor art. 56-60 CPP n. 7). Sono irrilevanti l’impressione soggettiva delle parti (decisione TF 1B_488/2011 del 2.12.2011 consid. 3.1.; decisione TF 6B_258/2011 del 22.8.2011 consid. 1.3.2.; BSK StPO – M. BOOG, vor art. 56-60 CPP n. 10) o, pure, la valutazione propria del perito (BSK StPO – M. HEER, art. 183 CPP n. 22).\n3.3.2.\nL’art. 183 cpv. 3 CPP rinvia, come detto, per quanto concerne i motivi di ricusazione del perito, all’art. 56 CPP (“Chi opera in seno a un’autorità penale si ricusa se: a. ha un interesse personale nella causa; b. ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone; c. è unito in matrimonio, vive in unione domestica registrata o convive di fatto con una parte, con il suo patrocinatore o con una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; c. è parente o affine di una parte in linea retta o in linea collaterale fino al terzo grado incluso; e. è parente o affine in linea retta, o in linea collaterale fino al secondo grado incluso, di un patrocinatore di una parte oppure di una persona che ha partecipato alla medesima causa come membro della giurisdizione inferiore; f. per altri motivi, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa.”).\nLa lit. f dell’art. 56 CPP riporta una clausola generale che disciplina la ricusazione per motivi differenti da quelli esplicitamente menzionati alle lit. a-e (decisione TF 1B_488/2011 del 2.12.2011 consid. 3.1.; BSK StPO – M. BOOG, art. 56 CPP n. 38).\nGiusta l’art. 56 lit. f CPP, dunque, chi opera in seno a un’autorità penale (compreso di conseguenza il perito in applicazione dell’art. 183 cpv. 3 CPP) si ricusa altresì se, “per altri motivi”, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa (decisione TF 1B_38/2012 del 13.2.2012 consid. 4.1.; decisione TF 1B_629/2011 del 19.12.2011 consid. 2.1.).\nPer es. si può citare che una relazione personale del perito con un membro del tribunale non è di per sé motivo per ammettere la sua parzialità (BSK StPO – M. HEER, art. 183 CPP n. 23)."}