{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-21_2012-03-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110663&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "aed1750b293a54c5c1fdff338fedb67c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.03.2012 60.2012.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ricusazione del perito. 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PI 2 – hanno, con scritto 30.12.2011, domandato la ricusazione del perito.\nL’istanza di ricusazione di IS 2, IS 3 e IS 4 è, senza necessità di approfondimento alcuno, oltre che motivata e formalmente corretta, tempestiva, essendo stata inoltrata “senza indugio” secondo l’art. 58 cpv. 1 CPP, ossia nei giorni immediatamente seguenti la conoscenza del motivo di ricusazione (decisione TF 6B_601/2011 del 22.12.2011 consid. 1.2.1.; BSK StPO – M. BOOG, art. 58 CPP n. 5).\n2.3.2.\nIl procuratore pubblico ha inoltrato l’istanza il 30.12.2011. Il 27.12.2011 aveva comunicato al giudice che il 22.12.2011 era venuto a sapere, per puro caso, del fatto che il prof. dr. med. PI 3 era stato in passato (almeno fino al 2007) assistito dall’avv. PR 1 in un procedimento che lo concerneva.\nAnche in questo caso si deve ritenere tempestiva l’istanza.\n3. 3.1.\nSi chiede la ricusazione del prof. dr. med. PI 3, designato perito dal giudice Siro Quadri nell’ambito del procedimento contro il dr. med. PI 2 per omicidio colposo.\n3.2.\nGiusta l’art. 182 CPP il pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando non dispongono delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o giudicare un fatto.\nEssi sono dunque tenuti (nel senso che devono) ad interpellare un perito se difettano delle conoscenze o delle capacità per chiarire i fatti (messaggio 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1115; ZK StPO – A. DONATSCH, art. 182 CPP n. 28; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 182 CPP n. 3; BSK StPO – M. HEER, art. 182 CPP n. 7).\nIl perito, riconosciuto “altro partecipante al procedimento” giusta l’art. 105 cpv. 1 lit. e CPP, è la persona (fisica) che interviene nel procedimento in ragione della sua qualità di tecnico in uno specifico campo (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 182 CPP n. 3; ZK StPO – A. DONATSCH, art. 182 CPP n. 1; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 182 CPP n. 1; BSK StPO – H. KÜFFER, art. 105 CPP n. 22).\nIl suo ruolo è, di fatto, quello di un “ausiliario” delle autorità penali nella scoperta della verità materiale (Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 182 CPP n. 3; ZK StPO – A. DONATSCH, art. 182 CPP n. 2; BSK StPO – H. KÜFFER, art. 105 CPP n. 24; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 931). Egli è loro “Entscheidungsgehilfe” (decisione TF 6B_299/2007 dell’11.10.2007 consid. 5.1.1.).\nIl perito ha lo specifico compito di accertare i fatti (BSK StPO – M. HEER, art. 182 CPP n. 2); non deve, e anzi non può, al contrario, rispondere a questioni giuridiche eventualmente postegli: “iura novit curia” (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 182 CPP n. 2; ZK StPO – A. DONATSCH, art. 182 CPP n. 21).\nLa perizia può avere una portata straordinaria, secondo le circostanze addirittura risolutiva, per il giudizio (decisione TF 6B_299/2007 dell’11.10.2007 consid. 5.1.1.): non raramente è infatti il solo mezzo di prova su un punto importante, per cui – stante la sua rilevanza per l’esito processuale – i requisiti che deve soddisfare un perito sono importanti. Questi è infatti chiamato ad esprimersi in un ambito in cui le autorità penali difettano di conoscenze e capacità speciali (BSK StPO – M. HEER, art. 183 CPP n. 4). Il referto peritale ha invero una “verfahrensentscheidende Bedeutung”, ossia un significato determinante per il procedimento (BSK StPO – M. HEER, art. 182 CPP n. 1).\nLa perizia soggiace, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice (art. 10 cpv. 2 CPP) [decisione TF 6B_487/2011 del 30.1.2012 consid. 3.1.2.]. Il referto peritale deve essere posto alla base di una decisione soltanto qualora convinca il giudice (N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 189 CPP n. 5). Se del caso, dunque, d’ufficio o ad istanza di parte, chi dirige il procedimento incarica il perito di completare o di migliorare il referto peritale o designa altri periti (art. 189 CPP).\nIl giudice non è perciò vincolato alle conclusioni peritali; non può nondimeno discostarsene senza una valida motivazione, sostituendosi al perito senza averne le competenze (decisione TF 6B_704/2011 del 23.2.2012 consid. 4.1.; decisione TF 6B_487/2011 del 30.1.2012 consid. 3.1.2.; Commentario CPP – M. GALLIANI / L. MARCELLINI, art. 189 CPP n. 6; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, n. 951).\nIl Tribunale federale riconosce la facoltà di scostarsi da una perizia giudiziaria quando, segnatamente, il perito non ha risposto alle domande postegli o quando non ha motivato le sue conclusioni oppure, ancora, quando il referto peritale è contraddittorio (decisione TF 6B_487/2011 del 30.1.2012 consid. 3.1.2.).\n"}