{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-21_2012-03-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110663&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "aed1750b293a54c5c1fdff338fedb67c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.03.2012 60.2012.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ricusazione del perito. 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Ha rilevato che, al momento della nomina, né il prof. dr. med. PI 3 né l’avv. PR 1 avevano riferito la circostanza, comportamento a suo giudizio grave. Il legale assisteva infatti il dr. med. PI 2 e il perito doveva rispondere di un eventuale comportamento contrario alle regole dell’arte medica per la persona patrocinata da quello che era stato il suo legale. Il conflitto di interessi appariva, perlomeno, evidente.\ng. Il 30.12.2011 gli accusatori privati, preso atto del menzionato scritto del procuratore pubblico, hanno inoltrato – all’indirizzo del giudice della Pretura penale – istanza di ricusazione nei confronti del prof. dr. med. PI 3, in applicazione dell’art. 56 lit. f CPP, per non essersi astenuto ed aver volutamente sottaciuto (art. 57 CPP) il suo legame con l’avv. PR 1, parente stretto dell’imputato. Hanno indicato che lasciava particolarmente perplessi la conclusione del referto presentato, inteso a contrastare a tutti i costi gli accertamenti e le conclusioni degli altri periti che già si erano occupati del caso. Si era inoltre arbitrariamente avvalso, provocando così l’annullamento del suo referto, di pareri di terzi medici, estranei alla procedura, in sua crassa lesione, in violazione dei diritti delle parti, giungendo alle conclusioni più favorevoli all’imputato. La circostanza per cui il perito fosse indagato dal Ministero pubblico nel periodo in cui l’inchiesta a carico del dr. med. PI 2 era già pendente e fosse rappresentato, parallelamente al qui imputato, dall’avv. PR 1, in aggiunta al fatto che questi rapporti personali e professionali erano stati nascosti alle altre parti del procedimento, perlomeno in lesione dell’art. 57 CPP, induceva a ritenere che il perito avrebbe potuto avere una prevenzione, tale da giustificare la sua ricusazione e l’annullamento della perizia del prof. dr. med. PI 3.\nh. Il procuratore pubblico, il medesimo giorno, ha introdotto istanza di ricusazione nei confronti del perito giusta l’art. 56 lit. f CPP. Il prof. dr. med. PI 3, quale persona che operava in seno ad un’autorità penale, era tenuto a ricusarsi (art. 57 CPP), segnatamente a causa del rapporto che si era instaurato con l’avv. PR 1, patrocinatore dell’imputato dr. med. PI 2, che l’aveva assistito in un procedimento a suo carico. Era pacifico che il perito potesse avere una prevenzione (anche solo apparente) nel caso. Ha ritenuto che il silenzio del perito e del legale sul loro rapporto era, già da solo, motivo di ricusazione.\ni. Il 18.1.2012 il giudice, preso atto delle istanze di ricusazione e delle osservazioni dell’imputato e del perito, ha sospeso il procedimento ed ha trasmesso l’incarto a questa Corte per i suoi incombenti. Ha inoltre rinviato il dibattimento a data da stabilire.\nj. La Corte dei reclami penali ha interpellato le parti sulle istanze di ricusazione rispettivamente sulle osservazioni alle medesime.\nDelle loro prese di posizione si dirà, se necessario, in seguito.\nin diritto\n1. 1.1.\nIl Codice di procedura penale prevede che ai periti si applichino i motivi di ricusazione di cui all’art. 56 CPP (art. 183 cpv. 3 CPP).\nIl testo di legge non fa ulteriori riferimenti alla procedura; non designa, in particolare, l’autorità competente a pronunciarsi su un’istanza di ricusazione del perito, che non è regolamentata.\nIl Tribunale federale, nel giudizio 1B_488/2011 del 2.12.2011, ha rilevato che in merito all’autorità competente a statuire in materia di ricusazione del perito la legge presentasse una lacuna. Ha ritenuto che detta lacuna potesse essere colmata applicando per analogia l’art. 59 cpv. 1 lit. b CPP, il quale prevede che – se è invocato un motivo di ricusazione di cui all’art. 56 CPP lit. a oppure f o se una persona che opera in seno a un’autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell’art. 56 lit. b-e CPP – decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente la giurisdizione di reclamo nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado (consid. 1.1.).\n1.2.\nLa Corte dei reclami penali, competente a’ sensi dell’art. 62 cpv. 2 LOG, è – in applicazione della predetta giurisprudenza dell’Alta Corte – l’autorità pacificamente abilitata a pronunciarsi, senza ulteriore procedura probatoria (art. 59 cpv. 1 CPP), sulle istanze di ricusazione presentate nei confronti del prof. dr. med. PI 3, nominato perito dal giudice della Pretura penale, ossia dal tribunale di primo grado chiamato a decidere il caso.\n2. 2.1.\nGiusta l’art. 58 cpv. 1 CPP la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un’autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione; deve rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda.\n2.2.\nIl procuratore pubblico e gli accusatori privati – tutti parti a’ sensi dell’art. 104 cpv. 1 lit. b e c CPP – sono legittimati, in ragione dell’art. 58 cpv. 1 CPP (BSK StPO – M. BOOG, art. 58 CPP n. 1), a postulare la ricusazione del prof. dr. med. PI 3.\n"}