{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-03-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-21_2012-03-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=110663&nX40_KEY=4921780&nTrefferzeile=51&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "aed1750b293a54c5c1fdff338fedb67c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.21"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 22.03.2012 60.2012.21"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Istanza di ricusazione del perito. 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Competenza della Corte dei reclami penali. tempestività. relazione tra il perito ed il legale dell'imputato quale motivo di ricusazione\n\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n.\n|\nLugano\n|\nIn nome |\n||\n|\nLa Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello |\n||||\n|\n|\n||||\n|\n|\n||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nMauro Mini, presidente, |\n|\ncancelliera: |\nAlessandra Mondada, vicecancelliera |\nsedente per statuire sulle istanze di ricusazione 30.12.2011/2.1.2012 presentate da\n|\n|\n|\nrichiamati gli scritti 26/27.1.2012 degli accusatori privati IS 2, IS 3 e IS 4 – che postulano l’accoglimento della loro istanza –, 1/2.2.2012 del giudice Siro Quadri – che si rimette al giudizio di questa Corte –, 1/2.2.2012 del magistrato inquirente – che domanda l’accoglimento della sua istanza –, 6/7.2.2012 del dr. med. PI 2 – che chiede la reiezione delle istanze di ricusazione –;\npreso atto delle osservazioni 5/6.3.2012 del prof. dr. med. PI 3;\nletti ed esaminati gli atti;\nconsiderato\nin fatto\na. Con decreto di accusa 4.7.2011 il procuratore pubblico ha posto il dr. med. PI 2 in stato di accusa davanti alla Pretura penale siccome ritenuto colpevole di omicidio colposo giusta l’art. 117 CP [“per avere, nella sua qualità di medico accreditato presso la __________, per imprevidenza colpevole, violando le regole dell’arte medica, cagionato la morte di __________ (__________) avvenuta il 21 novembre 2005 presso la __________ e meglio per avere nel corso della mattina del 21 novembre 2005 dimesso __________ senza aver proceduto al monitoraggio della diuresi, all’analisi dei parametri ematochimici e ad un controllo mediante radiografia o TAC dell’addome per verificare lo stato della canalizzazione intestinale al fine di escludere la presenza di un’occlusione intestinale; nel corso del pomeriggio e della serata del 21 novembre 2005 omesso di posizionare o di far posizionare un sondino naso-gastrico a __________ a fronte della presenza di una sintomatologia addominale caratterizzata da un addome globoso e dolente con presenza di timbri metallici, da dispnea da compressione sul diaframma per distensione delle anse intestinali, da alterazione dell’equilibrio idro-elettrolico, ossia da condizioni cliniche e strumentali indicative di un franco stato occlusivo intestinale; omesso di sorvegliare o di far sorvegliare la funzione renale (diuresi) per la correzione del bilancio idrico; omesso di indicare che a __________ non dovevano essere somministrate benzodiazepine o altri sedativi tali da ridurre le sue difese a contrastare l’eventuale aspirazione di materiale gastro-enterico; così che __________, affetto da un’occlusione intestinale da ileo, probabilmente meccanico, associata ad un’insufficienza renale acuta e sotto l’effetto ipnotico-sedativo della benzodiazepina somministratagli ebbe ad avere un episodio di vomito con inalazione massiva di materiale alimentare e biliare (polmonite ab ingestis) e conseguente successivo arresto cardiocircolatorio che lo portò alla morte nel lasso di tempo compreso tra le ore 21:30 e le ore 22:30 del 21 novembre 2005”].\nHa proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere a CHF 750.--/aliquota corrispondenti a CHF 45'000.--, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 9'000.-- e al pagamento della tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e delle spese giudiziarie di CHF 28'000.--. Ha rinviato gli accusatori privati IS 2, IS 3 e IS 4 – moglie rispettivamente figli di __________ – al competente foro civile (DA __________).\nAl decreto di accusa hanno interposto opposizione l’8/11.7.2011 gli accusatori privati (limitatamente al dispositivo n. 3 che li rinviava al foro civile) ed il 14/15.7.2011 il dr. med. PI 2.\nIl procuratore pubblico, il 18.7.2011, ha deciso di confermare il predetto decreto con contestuale trasmissione degli atti del procedimento [che comprendevano anche due perizie (AI 89, 200/221)] alla Pretura penale per lo svolgimento del dibattimento.\nb. Il 14.9.2011 il giudice della Pretura penale Siro Quadri – espletando le formalità concernenti l’indizione del dibattimento – ha disposto, tra l’altro, l’allestimento di un’ulteriore perizia giudiziaria tesa a stabilire se l’imputato avesse violato le regole dell’arte medica per imprevidenza colpevole, cagionando la morte di __________. Ha comunicato che il referto peritale sarebbe stato reso dal prof. dr. med. PI 3, perito da lui stesso trovato, in base ad indicazioni non fornite dalle parti o dai loro rappresentanti. Ha invitato le parti ad esprimersi, entro dieci giorni, sul nominativo del perito e sul quesito peritale posto.\nIl decreto, che a p. 3 riproduceva il testo dell’art. 56 CPP (motivi di ricusazione), è stato intimato al procuratore pubblico, all’avv. PR 1 (legale dell’imputato) ed all’avv. PR 2.\nc. Il giudice, in data 11.10.2011, preso atto che entro il termine fissato non era giunta alcuna presa di posizione, ha conferito mandato al prof. dr. med. PI 3, che esercitava presso l’__________ di __________, di allestire un referto peritale. Lo ha reso attento che, sotto la sua responsabilità, poteva impiegare altre persone per l’elaborazione della perizia. Ha inoltre indicato due quesiti, gli ha messo a disposizione l’incarto del Ministero pubblico (trasmessogli di fatto il 14.10.2011) e gli ha assegnato un termine fino al 19.12.2011 per la consegna della perizia.\nIl “mandato peritale” è stato intimato, secondo l’atto stesso, al magistrato inquirente, all’avv. PR 1 ed all’avv. PR 2.\nd. Il 18.10.2011 il giudice ha citato le parti a comparire nell’aula delle udienze della Pretura penale il 23.1.2012 per il dibattimento.\ne. Il perito ha trasmesso il referto alla Pretura penale il 15.12.2011.\nEsso, il 20/21.12.2011, è stato inviato alle parti per osservazioni."}