3.2. Ora, ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, come detto l’imputato assolto ha diritto innanzitutto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Nel presente caso, non sono contestati l’esigenza di un patrocinatore ed il diritto ad una rifusione, ma unicamente le riduzioni delle note d’onorario operate dal magistrato inquirente. Vanno quindi esaminate le poste relative alle note d’onorario riguardanti la difesa di RE 1 che il procuratore pubblico ha ridotto nella decisione impugnata e che quindi il reclamante ha contestato in questa sede.