2.4. Giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato, pienamente o parzialmente assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono (o decreto di non luogo a procedere), ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Si tratta, essenzialmente, della rifusione delle spese per un difensore di fiducia.