l’art. 430 CPP prevede infatti, al cpv. 1 lit. c, che l’autorità penale possa ridurre o non accordare l’indennizzo o la riparazione del torto morale se le spese dell’imputato sono di esigua entità. Essa codifica un principio già ritenuto dal Tribunale federale (cfr., per es., decisione 6B_976/2008 dell’8.6.2009 consid. 2.3.), secondo cui il cittadino deve sopportare il rischio, fino ad un certo grado, di un procedimento penale ingiustificato. L’obbligo di risarcimento presuppone di conseguenza una certa obiettiva gravità dell’atto di istruzione e un conseguente notevole danno.