f. Delle ulteriori argomentazioni, così come delle osservazioni del procuratore pubblico, si dirà – se necessario – in seguito. in diritto 1. 1.1. Giusta l’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP il reclamo può essere interposto contro le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni, eccettuati i casi in cui è espressamente escluso dal Codice o quando è prevista un’altra impugnativa. Con il gravame, da introdurre davanti alla giurisdizione di reclamo (art. 20 cpv.