Il gravame è parzialmente accolto. Spese e tasse di giustizia ridotte sono poste a carico di RE 1, parzialmente soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 393 ss e 429 CPP, ed ogni altra disposizione applicabile, pronuncia 1.Il reclamo è parzialmente accolto. La decisione 14.5.2012 emanata dal procuratore pubblico Nicola Respini è modificata in tal senso: “1. L’istanza di indennizzo e riparazione del torto morale è parzialmente accolta. Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al non luogo a procedere del 17 gennaio 2012 del Ministero pubblico (NLP __________), rifonderà a RE 1, giusta gli artt. 429 e segg.