3.5. In merito alla “udienza Polizia cantonale __________” del 31.5.2011 (2 ore) il magistrato inquirente ha stralciato tale prestazione ritenuto che non vi fosse stata “(…) alcuna udienza di Polizia nel giorno indicato”. Il reclamante contesta tale conclusione affermando che “(…) il suddetto incontro era stato concordato su invito del responsabile di polizia della sede di __________, proprio per poter discutere delle questioni riguardanti il caso di specie e di quello relativo al signor __________, non da ultimo la questione del ‘cartellino’ di invito ad uscire dal territorio svizzero poi giustamente inficiato a seguito di detto colloquio.