Nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena era di pochi mesi si dovevano considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non era in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entrava in considerazione solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della libertà di poco conto, era negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione 28.12.2010 in re C.P., inc. CRP 60.2010.422). Principi che non sono mutati con l’introduzione del CPP.