2.4. Giusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato, pienamente o parzialmente assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono, ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali. Si tratta, essenzialmente, della rifusione delle spese per un difensore di fiducia.