L’obbligo di risarcimento presuppone di conseguenza una certa obiettiva gravità dell’atto di istruzione e un conseguente notevole danno. I lavori preparatori al CPP (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1232) menzionano che gli inconvenienti minori quali l’obbligo di comparire una o due volte a un’udienza non danno diritto ad un indennizzo.