2.2. L’autorità penale esamina d’ufficio le pretese dell’imputato. Può invitare l’imputato a quantificarle e comprovarle (art. 429 cpv. 2 CPP). L’indennizzo e la riparazione del torto morale possono essere ridotti o rifiutati a determinate condizioni (art. 430 CPP). Il decreto di non luogo a procedere può essere equiparato ad un decreto d’abbandono, malgrado il silenzio dei lavori preparatori e della legge (CR CPP – C. MIZEL / V. RÉTORNAZ, art. 429 CPP n. 9; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 1). Ciò non può essere tuttavia la regola: l’art. 430 CPP prevede infatti, al cpv.