1.2. Il gravame – inoltrato il 25/29.5.2012 – contro la decisione 14.5.2012 del procuratore pubblico con cui ha in parte negato un’indennità a RE 1 è tempestivo. Il reclamante, quale imputato, è pacificamente legittimato a reclamare giusta l’art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione che ha parzialmente negato pretese a’ sensi dell’art. 429 CPP. Le esigenze di forma e motivazione del reclamo sono rispettate. Il reclamo è, nelle predette circostanze, ricevibile in ordine. 2. 2.1. Giusta l’art. 429 cpv.