{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-217_2012-07-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111561&nX40_KEY=4711126&nTrefferzeile=89&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "131101c158b8d927084604f4a41a83af"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["60.2012.217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.07.2012 60.2012.217"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro il parziale diniego di un'indennità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:36:44", "Checksum": "576d670a0eed0cd9cd0eec4a0eba7c78", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.07.2012 60.2012.217\nRegesto:\nReclamo contro il parziale diniego di un'indennità\n\n3.7.\nPer quanto concerne la telefonata al Ministero pubblico del 7.6.2011 e il relativo scritto di due pagine, il procuratore pubblico ha decurtato il dispendio orario esposto dall’avvocato da 1 ora e 30 minuti a soli 30 minuti. Il reclamante afferma tuttavia che già solo la telefonata sarebbe durata 15 minuti “(…) poi compiutamente ripresa con la missiva in disamina di due pagine (…)” (reclamo 25/29.5.2012, p. 7). Pertanto visto il contenuto dello scritto ed il tempo esposto per la telefonata sopraindicata, si ritiene giustificato un dispendio orario complessivo pari a 45 minuti, ritenuto comunque eccessivo quello esposto da RE 1.\n4. Al reclamante vanno dunque riconosciute 14 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora per complessivi CHF 3'563.--, oltre CHF 380.-- di spese e CHF 24.-- di IVA, per un totale di CHF 3’967.--. Da tale importo vanno dedotti CHF 1'000.-- già percepiti da RE 1 a titolo di ripetibili. Egli riceverà dunque CHF 2’967.--, IVA compresa, a titolo di indennizzo per spese legali.\n5. Il gravame è parzialmente accolto. Spese e tasse di giustizia ridotte sono poste a carico di RE 1, parzialmente soccombente.\nPer questi motivi,\nrichiamati gli art. 393 ss e 429 CPP, ed ogni altra disposizione applicabile,\npronuncia\n1.Il reclamo è parzialmente accolto. La decisione 14.5.2012 emanata dal procuratore pubblico Nicola Respini è modificata in tal senso:\n“1. L’istanza di indennizzo e riparazione del torto morale è parzialmente accolta.\nDi conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione al non luogo a procedere del 17 gennaio 2012 del Ministero pubblico (NLP __________), rifonderà a RE 1, giusta gli artt. 429 e segg. CPP, l’importo complessivo di CHF 2’967.00 IVA compresa, oltre interessi al 5% dal 27.03.2012”.\n2. La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.-- per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico di RE 1, __________.\n3. Rimedio di diritto:\nContro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.\n4. Intimazione:\nPer la Corte dei reclami penali\nIl presidente La cancelliera"}