{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-217_2012-07-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111561&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "131101c158b8d927084604f4a41a83af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.07.2012 60.2012.217"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro il parziale diniego di un'indennità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:42:28", "Checksum": "d50832a592834a5287e74c6cc9baaf2b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.07.2012 60.2012.217\nRegesto:\nReclamo contro il parziale diniego di un'indennità\n\n3.3.\nInnanzitutto per quanto attiene la tariffa oraria esposta di CHF 300.--/ora, la tesi del reclamante non merita accoglimento.\nSecondo la prassi invalsa sino al 31.12.2010, l’allora Camera dei ricorsi penali verificava la conformità della nota d’onorario al principio regolamentato all’art. 15a cpv. 2 LAvv, secondo cui per la determinazione dell’onorario l’avvocato ha riguardo alla complessità ed all’importanza del caso, al valore ed all’estensione della pratica, alla sua competenza professionale ed alla sua responsabilità, al tempo ed alla diligenza impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito conseguito ed alla sua prevedibilità.\nPer la remunerazione oraria, a partire dal 2001, l’allora Consiglio di moderazione l’aveva fissata, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici, senza stabilire un limite massimo. L’allora CRP ha continuato a riconoscere detto importo di CHF 250.--, anche dopo l’abrogazione della TOA, quale onorario, minimo, nell’ambito dell’istanza di indennità per ingiusto procedimento giusta gli art. 317 ss. CPP-TI [onorario ritenuto non arbitrario dal Tribunale federale (decisione TF 6B_194/2008 dell’11.8.2008, considerando 3.3.2)]. Per casi complessi, l’allora CRP applicava una tariffa oraria pari a CHF 300.--/ora (cfr. decisione 27.5.2009, inc. CRP __________).\nQuesta Corte conferma detti importi, che appaiono ancora adeguati.\nSi rileva peraltro che anche l’art. 12 cpv. 1 del regolamento del Tribunale penale federale del 31.8.2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura federale prevede che l’indennità oraria ammonta almeno a CHF 200.-- e al massimo a CHF 300.--. Non va inoltre dimenticato che, in una recente sentenza, il TF ha stabilito che, in ambito civile (art. 122 cpv. 1 litt. a CPC), una tariffa oraria minima di CHF 180.--/ora per avvocato (e CHF 110.--/ora per praticante) sia da ritenersi equa ed adeguata in caso di difesa d’ufficio (decisione TF 4C_2/2011 del 17.5.2011).\nLa fattispecie in esame non può in alcun modo essere considerata di una complessità tale da giustificare l’applicazione di una tariffa oraria particolare.\nConformemente alla prassi della Camera dei ricorsi penali, ripresa da questa Corte, e considerata la complessità della fattispecie, un’indennità di CHF 250.-- / ora può essere ritenuta adeguata.\n3.4.\nPer quanto concerne l’esposizione di 1 ora per “colloquio con cliente e apertura incarto” del 30.5.2011, che il procuratore pubblico ha ridotto a 30 min, lo stesso può essere riconosciuto così come esposto dal reclamante, trattandosi del primo colloquio tra RE 1 ed il suo avvocato.\n3.5.\nIn merito alla “udienza Polizia cantonale __________” del 31.5.2011 (2 ore) il magistrato inquirente ha stralciato tale prestazione ritenuto che non vi fosse stata “(…) alcuna udienza di Polizia nel giorno indicato”.\nIl reclamante contesta tale conclusione affermando che “(…) il suddetto incontro era stato concordato su invito del responsabile di polizia della sede di __________, proprio per poter discutere delle questioni riguardanti il caso di specie e di quello relativo al signor __________, non da ultimo la questione del ‘cartellino’ di invito ad uscire dal territorio svizzero poi giustamente inficiato a seguito di detto colloquio. (…). Ad ogni buon conto, benché non ritenuto necessario, alla luce delle conclusioni irriverenti, arbitrarie e destituite di fondamento avanzate con cotanta disinvoltura dall’autorità di prime cure, il patrocinatore ha ritenuto opportuno chiedere direttamente agli agenti partecipanti al colloquio tenutosi il giorno 31 maggio 2011 un’attestazione scritta di conferma (…)” (reclamo 25/29.5.2012, p. 6). In tale documento (mail) il sergente __________ ha dichiarato di confermare di aver incontrato presso gli uffici della gendarmeria territoriale di __________ l’avv. PR 1 in due occasioni, “(…) la prima volta, se non erro il 31 maggio 2011, è avvenuto unicamente un colloquio dove sono state chiarite diverse tematiche inerente o meno la possibilità di visionare l’incarto (…)” (mail 22.5.2012, doc. B).\nTutto ciò ritenuto, visto quanto affermato dallo stesso reclamante (che sembrerebbe affermare che l’avv. PR 1 avrebbe discusso, durante tale incontro, più della situazione di __________ che di quella di RE 1) e dal sergente __________ (che afferma che nello stesso si sarebbe discussa la possibilità o meno di vedere l’incarto), si rileva che il tempo complessivo di tale incontro pari a 2 ore (compreso lo spostamento __________) risulta eccessivo. Un dispendio orario di 1 ora e 30 minuti appare più che sufficiente.\n3.6.\nPer quanto concerne lo “studio fattispecie, esame dottrinale, stesura reclamo a Corte dei reclami penali, Lugano 6 pg. /4cp. x racc” del 5/6.6.2011 (ridotta da 7 ore a 4 ore) e “esame e stesura replica ad osservazioni PP Respini e Comando polizia cantonale alla Camera dei ricorsi penali, TA, 4pg./3cp. x racc.” del 27.6.2011 (ridotta da 2 ore a 1 ora), le decurtazioni effettuate dal procuratore pubblico appaiono più che giustificate. Tutto sommato, tenuto effettivamente anche conto del fatto che la questione sollevata dall’avv. PR 1 nel suo reclamo a questa Corte verteva su concetti nuovi, a pochi mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale, ma anche della natura, della durata del procedimento, nonché del grado di difficoltà e degli atti istruttori compiuti (il procedimento era ai suoi albori), la scrivente autorità ritiene che tali riduzioni siano ragionevoli e compatibili con la necessaria attività espletata dal legale nella difesa del suo assistito.\n"}