{"Signatur": "TI_TRAP_002", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-23", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAP_002_60-2012-217_2012-07-23.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111561&nX40_KEY=4921777&nTrefferzeile=93&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "131101c158b8d927084604f4a41a83af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["60.2012.217"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.07.2012 60.2012.217"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Corte dei reclami penali"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro il parziale diniego di un'indennità"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:42:28", "Checksum": "d50832a592834a5287e74c6cc9baaf2b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte dei reclami penali 23.07.2012 60.2012.217\nRegesto:\nReclamo contro il parziale diniego di un'indennità\n\n2.4.\nGiusta l’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP l’imputato, pienamente o parzialmente assolto o nei cui confronti è stato pronunciato un decreto di abbandono, ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.\nSi tratta, essenzialmente, della rifusione delle spese per un difensore di fiducia. Questa disposizione traspone la giurisprudenza federale e cantonale (riferita, per quanto concerne il Canton Ticino, agli art. 317 ss. CPP TI) secondo cui lo Stato si assume queste spese soltanto se il patrocinio era necessario a causa della complessità del caso sotto il profilo materiale o giuridico (non deve trattarsi di un caso bagatella) e se il volume di lavoro, e di conseguenza l’onorario dell’avvocato, erano giustificati (Messaggio del 21.12.2005 concernente l’unificazione del diritto processuale penale, p. 1231; BSK StPO – S. WEHRENBERG / I. BERNHARD, art. 429 CPP n. 13; ZK StPO – Y. GRIESSER, art. 429 CPP n. 4; N. SCHMID, StPO Praxiskommentar, art. 429 CPP n. 7; Commentario CPP – M. MINI, art. 429 CPP n. 5).\nS. WEHRENBERG / I. BERNHARD (in BSK StPO, art. 429 CPP n. 14) ritengono che ogni imputato oggetto di un procedimento per un crimine o un delitto, che non è abbandonato dopo il primo interrogatorio, ha diritto ad essere assistito da un legale. Y. GRIESSER (in ZK StPO, art. 429 CPP n. 4) è della medesima opinione (aggiungendo le contravvenzioni, qualora si giunga davanti ad un Tribunale); fa un’eccezione per i casi bagatellari.\nL’allora Camera dei ricorsi penali, per determinare se riconoscere all’imputato prosciolto spese legali nell’ambito di un’istanza di indennità per ingiusto procedimento, faceva riferimento ai principi in materia di difensore d’ufficio sviluppati dall’Alta Corte.\nLa necessità della presenza di un difensore nasceva dunque quando gli interessi dell’indiziato erano colpiti in misura importante e la fattispecie presentava difficoltà di fatto e di diritto che superavano le sue capacità e che quindi rendevano necessaria la presenza di un patrocinatore. Ciò era segnatamente il caso laddove ci si doveva attendere l’irrogazione di una pena la cui durata escludeva la sospensione condizionale della stessa o l’assunzione di misure privative della libertà personale. Nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena era di pochi mesi si dovevano considerare le difficoltà giuridiche e fattuali della procedura, alle quali l’interessato non era in grado di far fronte (per es. la complessità delle questioni giuridiche e procedurali, la facoltà di difendersi efficacemente nella procedura). Nel caso di evidenti reati minori (“Bagatelldelikte”), ove entrava in considerazione solo una multa o una pena pecuniaria / pena privativa della libertà di poco conto, era negato il diritto costituzionale ad un patrocinatore (decisione 28.12.2010 in re C.P., inc. CRP 60.2010.422).\nPrincipi che non sono mutati con l’introduzione del CPP.\nSi può quindi continuare a riferirsi alla giurisprudenza del Tribunale federale, da cui sono stati ripresi detti principi [cfr. decisione 1B_605/2011 del 4.1.2012 consid. 2.2., concernente la difesa d’ufficio ex art. 132 cpv. 1 lit. b e cpv. 2/3 CPP, disposizione che recita: “Chi dirige il procedimento dispone una difesa d’ufficio se: (…) b. l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi. Una difesa s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo. Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore.”].\nLa giurisprudenza del Tribunale penale federale (decisione TPF BB.2011.125 del 30.5.2012 consid. 4.2.) sembrerebbe più restrittiva: fa infatti riferimento all’art. 130 CPP (difesa obbligatoria).\nQuesta Corte continuerà ad applicare i principi sopra descritti.\n2.5.\nNella fattispecie in esame ci si può dunque chiedere se gli interessi di RE 1 sono stati colpiti in misura importante tale da escludere l’applicazione dell’art. 430 CPP e se il caso ha presentato difficoltà di fatto e di diritto che superano le sue capacità e che quindi hanno reso necessaria la presenza di un patrocinatore. Visto, in particolar modo, il reclamo interposto davanti a questa Corte dallo stesso imputato in merito allo svolgimento dell’interrogatorio davanti alla Polizia cantonale ed al suo accoglimento, a tale questione si può, eccezionalmente, rispondere positivamente.\n3.3.1.\nRE 1 postula la rifusione della nota d’onorario del suo difensore, avv. PR 1, pari a CHF 5'390.-- (pari a circa 20 ore a CHF 300.-- / ora, CHF 377.-- di spese, IVA, dedotti CHF 1'000.-- di ripetibili già concesse).\n3.2.\nOra, ai sensi dell’art. 429 cpv. 1 lit. a CPP, come detto l’imputato assolto ha diritto innanzitutto a un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali.\nNel presente caso, non sono contestati l’esigenza di un patrocinatore ed il diritto ad una rifusione, ma unicamente le riduzioni delle note d’onorario operate dal magistrato inquirente.\nVanno quindi esaminate le poste relative alle note d’onorario riguardanti la difesa di RE 1 che il procuratore pubblico ha ridotto nella decisione impugnata e che quindi il reclamante ha contestato in questa sede.\n"}